PNRR, decreto-legge n. 19/2026: nuove regole per sanità accreditata e appalti
Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, noto come “Decreto PNRR”, introduce un pacchetto di misure per accelerare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con effetti diretti sulla sanità convenzionata (o accreditata) e sulla gestione di appalti e concessioni in ambito sanitario. Il fulcro della riforma è il superamento del “rinnovo automatico” e delle scelte meramente discrezionali, a favore di procedure competitive che privilegiano la qualità del servizio rispetto al solo risparmio di spesa.
Che cosa cambia e quando entra in vigore
Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale (19/02/2026, n. 41) e produce effetti secondo un calendario puntuale:
- Data di entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 20 febbraio 2026.
- Efficacia: le norme operano da subito, fermo restando l’obbligo di conversione in legge entro 60 giorni, pena la decadenza ex tunc.
- Deroghe “a termine”: diverse misure hanno un orizzonte temporale collegato alla chiusura del PNRR (es. 31 dicembre 2026), con specifiche estensioni fino al 2029 per profili di monitoraggio e contenzioso.
Sanità convenzionata: concorrenza “qualitativa” e fine del “rinnovo automatico”
Il decreto interviene sulla selezione degli erogatori privati accreditati con cui le Regioni stipulano gli accordi ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992. Il riferimento normativo è l’art. 26, comma 3, che introduce i commi 1-bis e 1-ter all’art. 36 della L. 193/2024, modificando il d.lgs. 502/1992. L’impostazione è chiara: la scelta dei soggetti convenzionati avverrà tramite evidenza pubblica e su basi oggettive, legate alla capacità di garantire prestazioni sicure, tempestive e adeguate, con un’attenzione primaria alla qualità.
Gare ad evidenza pubblica con OEPV: qualità prima del prezzo
Le procedure dovranno adottare la selezione qualitativa (OEPV), accompagnata da “paletti” contro la logica del massimo ribasso: nella graduatoria, il prezzo rappresenta solo una componente minoritaria, mentre la parte tecnica, ossia la qualità dell’offerta, diventa prevalente. L’impostazione mira a favorire l’erogazione di servizi sanitari solidi e continui, scoraggiando offerte insostenibili sul piano organizzativo e della sicurezza del paziente.
Criteri premiali e indicatori di qualità
Il decreto introduce un set di criteri premiali per valorizzare gli operatori con migliori performance e investimenti. In particolare, ottiene più punteggio chi dimostra:
- Esperienza e presenza: volumi storici significativi e capacità di garantire un ventaglio ampio di servizi.
- Investimenti: impegno nel rinnovare tecnologie e macchinari, a supporto di standard elevati di cura.
- Personale: adeguato rapporto tra medici, infermieri e pazienti, a tutela della qualità assistenziale.
- Liste d’attesa: efficacia nel contribuire allo smaltimento dei tempi di attesa per visite ed esami.
- Radicamento nel territorio: conoscenza dei bisogni locali e capacità di presa in carico dei pazienti più fragili, come anziani e cronici.
Tutela dei LEA, contrasto alle anomalie e rispetto del lavoro
Per evitare che la competizione economica comprometta i Livelli essenziali di assistenza (LEA), il decreto prevede meccanismi di esclusione automatica delle offerte anomale, con particolare attenzione ai ribassi che non garantiscono standard di sicurezza e qualità. Viene inoltre sancito l’obbligo di rispettare i contratti collettivi nazionali per il personale impiegato nelle attività oggetto di gara, a presidio di diritti e condizioni di impiego.
Implicazioni operative per Regioni ed erogatori
Per le Regioni e le aziende sanitarie, la nuova cornice comporta la pianificazione di procedure selettive fondate su criteri tecnici misurabili e comparabili. Per gli erogatori privati accreditati, l’accento si sposta su qualità, investimenti e organizzazione: diventa centrale documentare performance, dotazioni tecnologiche, solidità del personale e capacità di ridurre le attese, con particolare attenzione alle esigenze del territorio. La coerenza con i LEA e la sostenibilità economica non sono più opzionali, ma requisiti di sistema.
Perché la riforma incide sul territorio
L’impianto delineato dal “Decreto PNRR” punta a rendere più trasparenti e meritocratiche le scelte nella sanità convenzionata, con ricadute concrete per i cittadini: qualità prima del prezzo, erogatori più attrezzati, maggiore capacità di risposta a bisogni complessi. Il tutto si inserisce in un percorso “a termine” legato al cronoprogramma PNRR, con effetti che si proietteranno fino alla conclusione degli interventi e, per alcuni aspetti di monitoraggio e contenzioso, fino al 2029.
Riferimenti normativi
- Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (G.U. 19/02/2026, n. 41).
- Art. 26, comma 3, che introduce i commi 1-bis e 1-ter all’art. 36 della L. 193/2024, con modifiche al d.lgs. 502/1992.
- Accordi con erogatori privati accreditati ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.







